Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34288 - pubb. 28/01/2026
Proposta di concordato e piano: modifiche e riflessi sul voto dei creditori
Tribunale Larino, 13 Gennaio 2026. Pres., est. D'Alonzo.
Concordato preventivo – Modifiche del piano – Ammissibilità – Modifiche della proposta – Esclusione
Concordato preventivo – Modifiche del piano – Voto dei creditori – Necessità – Esclusione
Le modifiche al concordato omologato consentite dall’art. 118-bis CCII sono solo quelle funzionali ad assicurare “l’adempimento della proposta”, il cui contenuto, pertanto, deve rimanere immutato; ciò che è consentito cambiare, invece, sono i contenuti del piano, al fine di porre rimedio a quegli accadimenti che possono pregiudicare l’adempimento della proposta.
Le modifiche al piano proposte a norma dell’art. 118-bis c.c.i.i. non sono soggette al voto dei creditori, i quali ricevutane la comunicazione a cura del commissario giudiziale, possono proporre opposizione nei trenta giorni successivi, a norma dell’art. 118-bis, comma 2,CCII. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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