Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34176 - pubb. 27/01/2026

La Cassazione sulla responsabilità del socio di S.r.l. ex art. 2476 c.c.

Cassazione civile, sez. I, 13 Dicembre 2025, n. 32545. Pres. Di Marzio. Est. Fraulini.


Responsabilità del socio di s.r.l. – Art. 2476, comma 8, c.c. – Presupposti


Socio di s.r.l. – Ingerenza gestoria – Limiti



L’art. 2476, comma 8, c.c., costituisce una deroga al principio di separazione tra soci e amministratori tipico delle società di capitali, giustificata dalla particolare configurazione della s.r.l. riformata, nella quale il socio assume un ruolo centrale e dotato di ampi poteri di influenza sulla gestione.


La responsabilità solidale del socio non amministratore con gli amministratori di s.r.l. ai sensi dell’art. 2476, comma 8, c.c. presuppone il compimento da parte del socio di atti di gestione dannosi ovvero la consapevole autorizzazione o induzione al loro compimento da parte dell’organo amministrativo.


L’avverbio “intenzionalmente” contenuto nell’art. 2476, comma 8, c.c. richiede l’accertamento di uno stato soggettivo doloso del socio, consistente nella piena e preordinata consapevolezza del compimento dell’atto di gestione, restando escluse le condotte meramente colpose.


Il socio di s.r.l. risponde per mala gestio solo per comportamenti qualificabili come gestori, idonei a condizionare l’attività degli amministratori e non per atti che rientrano esclusivamente nella sfera delle prerogative assembleari o proprietarie. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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