Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3410 - pubb. 14/03/2011

Entrata in vigore della Mifid, cessazione dell'efficacia della dichiarazione di operatore qualificato e riclassificazione della clientela

Tribunale Ancona, 10 Marzo 2011. Est. Melucci.


Intermediazione finanziaria - Entrata in vigore art. 113, comma 7, Regolamento Consob 16190/2007 - Abrogazione Regolamento Consob 11522/1998 - Cessazione efficacia dal 01/11/2007 dichiarazione di “Operatore qualificato” rilasciate sulla base art. 31 Regolam. abrogato.

Intermediazione finanziaria - Entrata in vigore del regolamento Consob n. 16190 del 2007 - Riclassificazione dei clienti in occasione del primo contatto utile - Riclassificazione degli operatori qualificati come clienti al dettaglio.



Con l’abrogazione del reg. Consob n. 11522 del 1998, con effetto dal 02/11/2007, data di entrata in vigore dell’art. 113, comma 7, del reg. Consob n. 16190 del 2007, si deve ritenere cessata l’efficacia dell’art. 31 reg. 11522/98 citato, come pure delle dichiarazioni di operatore qualificato rilasciate sulla base della medesima disposizione. (Emanuele Liddo) (riproduzione riservata)

Dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina di cui al reg. Consob n. 16190 del 2007, i clienti classificati come operatori qualificati devono essere riclassificati nella categoria della clientela al dettaglio in occasione del primo contatto utile o, in mancanza, non oltre il 30 giugno 2008. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’ Avv. Emanuele Liddo



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