Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3408 - pubb. 14/03/2011
Prescrizione dei diritti nascenti dalle annotazioni in conto corrente, applicazione alle azioni di ripetizione ed esclusione della natura interpretativa della norma
Appello Ancona, 03 Marzo 2011. .
Conto corrente bancario - Diritti nascenti dalle annotazioni sul conto - Prescrizione - Decreto legge n. 225/2010, art. 2, comma 61 - Applicazione alle azioni di ripetizione di indebito già intraprese nei confronti delle banche - Esclusione - Natura interpretativa della norma - Esclusione.
La norma contenuta all’art. 2, comma 61, del d.l. 225/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 10/2011, non è applicabile alle azioni di ripetizioni di indebito già intraprese nei confronti delle banche, sia perché le azioni in questione non hanno nulla a che fare con l’annotazione in conto, sia perché il disposto della norma in questione ha indubbiamente portata innovativa e non interpretativa e, come tale, non può produrre l’estinzione del diritto azionato con effetto retroattivo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell’ Avv. Aldo Bernardoni
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