Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3407 - pubb. 14/03/2011
Prescrizione dei diritti nascenti dalle annotazioni in conto corrente e incostituzionalità dell'art. 2, comma 61 del D. L. 225/2010
Tribunale Benevento, 10 Marzo 2011. Est. Loffredo.
Conto corrente bancario - Diritti nascenti dalle annotazioni sul conto - Prescrizione - D. L. 225/2010, art. 2, comma 61 - Questione di legittimità costituzionale - Non manifesta infondatezza.
Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 24, 41, 47 e 102 della Costituzione, della legge 26 febbraio 2011, n.10, di conversione con modificazioni del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, nella parte in cui all’art. 1, comma 1, richiamando l’allegato “Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225”, ha introdotto nell’ordinamento giuridico la seguente norma: “Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto legge 29 dicembre 2010 n. 225: all’art. 2 dopo il comma 19 sono aggiunti i seguenti commi: …omissis… “61. In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l’art. 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall’annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell’annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge”. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione di: Prof. Avv. Vincenzo Greco, Dott. Alfredo Montefusco, Avv. Aldo Bernardoni
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