Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34061 - pubb. 19/12/2025
Appello Roma sul divieto di presentazione dell’istanza di accesso alla composizione negoziata ex art. 25-quinquies CCII
Appello Roma, 28 Gennaio 2025. Pres. Pinto. Est. Giani.
Composizione negoziata – Art. 25-quinquies CCII – Ambito della preclusione
Il divieto di presentazione dell’istanza di accesso alla composizione negoziata previsto dall’art. 25-quinquies CCII opera esclusivamente quando sia pendente un procedimento di regolazione della crisi o dell’insolvenza promosso dal debitore, e non anche in caso di ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale proposto da un creditore o dal pubblico ministero.
La liquidazione giudiziale non rientra, infatti, tra gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e, pertanto, la pendenza di un ricorso per la sua apertura promosso da soggetti terzi non è di per sé ostativa all’accesso alla composizione negoziata della crisi.
Inoltre, l’interpretazione dell’art. 25-quinquies CCII non può condurre a svuotare di contenuto l’art. 18, comma 4, CCII, che preclude la pronuncia di apertura della liquidazione giudiziale dalla pubblicazione dell’istanza di accesso alla composizione negoziata fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza, senza distinzione in base al soggetto che ha promosso il ricorso. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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