Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33996 - pubb. 09/12/2025
Composizione negoziata: misure cautelari a tutela del ricavato della vendita d’azienda autorizzata ex art. 22 CCII
Tribunale Lanciano, 17 Ottobre 2025. Est. D'Alfonso.
Composizione negoziata – Misure cautelari – Tutela del ricavato della vendita d’azienda autorizzata ex art. 22 CCII
Composizione negoziata – Misure cautelari dopo la scadenza delle protettive – Ammissibilità
Le misure cautelari possono essere concesse al fine di preservare il ricavato della vendita d’azienda autorizzata dal Tribunale ai sensi dell’art. 22 CCII, impedendo che le somme derivanti dall’operazione, funzionali al risanamento, siano aggredite da creditori non aderenti o vincolate da nuovi diritti di prelazione idonei a pregiudicare il buon esito delle trattative. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Sono ammissibili, anche dopo la scadenza del termine massimo delle misure protettive ex art. 19, comma 5, CCII, le misure cautelari specifiche rivolte a creditori determinati, ove finalizzate ad assicurare il buon esito delle trattative e fermo il limite complessivo dei dodici mesi previsto dall’art. 8 CCII. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Testo Integrale



