Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33991 - pubb. 09/12/2025
Concordato preventivo: responsabilità dell’attestatore che ha recepito le valutazioni del perito
Tribunale Bari, 05 Novembre 2025. Pres. Rana. Est. Farina.
Attestatore – Obbligo di verifica sostanziale – Limiti della delega al perito
Responsabilità dell’attestatore – Nesso causale – Inammissibilità del concordato
L’attestatore non può limitarsi a recepire le valutazioni del perito, dovendo svolgere un autonomo e completo controllo di veridicità e fattibilità del piano, inclusi gli aspetti giuridici connessi alla valorizzazione degli immobili.
La responsabilità dell’attestatore sussiste quando l’inadempimento nella verifica dei dati aziendali determina l’inammissibilità della domanda concordataria, risultando provato il nesso causale tra errore valutativo e danno-evento.
[Nel caso di specie, il Tribunale ha accertato che:
– il compendio immobiliare rappresentava oltre il 95% dell’attivo dichiarato nel piano;
– la stima immobiliare era gravemente errata poiché indicava come superficie di vendita autorizzata 64.282 mq, mentre solo 19.010 mq erano effettivamente dotati dell’autorizzazione commerciale;
– tale errore non era meramente tecnico, ma riguardava un profilo giuridico che l’attestatore avrebbe dovuto autonomamente verificare;
– le tempistiche dell’incarico (relazione ex art. 161 co. 3 depositata appena due giorni dopo il conferimento) escludevano la possibilità di un adeguato vaglio valutativo.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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