Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33977 - pubb. 05/12/2025

Liquidazione giudiziale: iniziativa del Pubblico Ministero e irrilevanza della precedente iniziativa del creditore desistito

Cassazione civile, sez. I, 25 Novembre 2025, n. 30904. Pres. Terrusi. Est. D'Aquino.


Liquidazione giudiziale – Iniziativa del Pubblico Ministero – Natura autonoma


Ricorso del Pubblico Ministero – Conversione dell’atto – Requisiti


Applicabilità del CCII – Momento rilevante


Segnalazione del giudice – Irrilevanza ai fini della qualificazione dell’iniziativa


Iniziativa pubblica e terzietà del giudice



L’iniziativa del Pubblico Ministero per l’apertura della liquidazione giudiziale ha natura autonoma rispetto alla segnalazione del giudice e alle iniziative dei creditori, essendo esercitata sulla base di una propria valutazione della notizia rilevante.


Costituisce ricorso ogni atto del Pubblico Ministero che pervenga alla cancelleria del tribunale e che contenga gli elementi previsti dall’art. 126 CCII, indipendentemente dalla forma esteriore utilizzata o dalla qualificazione data dalla parte.


Ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile, rileva la data di deposito del ricorso del Pubblico Ministero per l’apertura della procedura concorsuale, non essendo configurabile alcuna continuità con precedenti iniziative dei creditori poi archiviate o desistite.


La segnalazione al Pubblico Ministero ex art. 38, comma 2, CCII non determina alcun automatismo tra la segnalazione stessa e l’iniziativa del Pubblico Ministero, che resta frutto di autonoma valutazione.


L’autonomia dell’iniziativa del Pubblico Ministero rispetto alla precedente iniziativa del creditore garantisce la terzietà del giudice che ha effettuato la segnalazione ed è poi chiamato a decidere sulla diversa iniziativa della parte pubblica. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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