Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33918 - pubb. 25/11/2025

Mutuo a tasso variabile: la forma ex art. 117 TUB è la forma "ad informationem"

Tribunale Teramo, 27 Ottobre 2025. Est. Bordin.


Mutuo a tasso variabile costituisce - Mancato accordo sul regime finanziario che informa il piano di ammortamento - Violazione dell’articolo 117, comma 4, Tub



Nel mutuo regolato parzialmente dal tasso variabile costituisce violazione dell’articolo 117 comma 4 del TUB il mancato accordo sul regime finanziario che informa il piano di ammortamento. Il regime di capitalizzazione condiziona il prezzo del contratto e come tale appartiene al novero delle condizioni economiche di cui al comma 4 del 117 Tub. La forma scritta del contratto bancario, prescritta dal 117 TUB, è la “forma ad informationem” che, nel micro – sistema dei contratti bancari è piegata a un peculiare teleologismo informativo, volto a colmare l’evidente deficit sapienziale esistente tra la banca e cliente.
In tale contesto normativo non è trasparente il contratto che non contiene, nel testo o nel piano di ammortamento allegato, indicazioni puntuali e chiare, idonee a veicolare al cliente l’informazione che il piano di ammortamento del finanziamento è sviluppato mediante un regime di capitalizzazione in concreto più favorevole alla banca.


Al mutuo a tasso variabile non si applicano i principi espressi dalle Sezioni Unite della Cassazione n. 15130/24 poiché resi nel regolare fattispecie inerente i negozi a tasso fisso con piano di ammortamento allegato, ove il mutuatario conosce il prezzo del contratto sottraendo al montante, identificato con la moltiplicazione dell’importo della rata fissa per il numero dei ratei, il capitale mutuato. Tanto non avviene nei contratti a tasso variabile perchè il montante non è predeterminabile causa la variabilità del tasso.


Nel contratto a tasso variabile la mancanza di idonei elementi informativi, nella scheda negoziale o nell’allegato piano di ammortamento, circa il regime finanziario adottato può essere rimediata dalla indicazione del Tae e non del Taeg.


Il Tae esprime l’incremento degli interessi che il regime di capitalizzazione composta produce rispetto al regime semplice, allorquando i pagamenti siano previsti con cadenza annuale. (Carlo Sangermani Ritella) (riproduzione riservata)



Segnalazione e massime a cura dell’avv. Carlo Sangermani Ritella


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