Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33916 - pubb. 25/11/2025

Trascrizione dell’atto di accettazione di eredità privo dei requisiti di forma

Tribunale Pistoia, 30 Ottobre 2025. Est. Billet.


Registri immobiliari - Accettazione di eredità - Trascrizione - Requisiti di forma



Ai sensi dell’art. 2699 c.c., l’atto pubblico -legittimante la trascrizione, non rifiutabile da parte del Conservatore- è solo il documento redatto, con le formalità richieste dalla legge, da un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato.


Né può revocarsi in dubbio che, ai fini della pubblicità immobiliare e in relazione al rilievo che essa assume per la circolazione dei beni immobili, il verbale di udienza costituisca atto pubblico ai fini della trascrizione, solo ove redatto dal cancelliere quale unico pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove è formato; tale non potendo, ai fini della trascrizione, essere, invece, il giudice, il quale in realtà si limita a vistare il verbale, che non redige personalmente, quantomeno ai fini del qualificazione dello stesso in termini di atto pubblico trascrivibile, in quanto per legge a ciò non autorizzato in relazione alla previsione di un pubblico ufficiale, per l’appunto il cancelliere per legge individuato quale unico titolato a redigerlo.


Correttamente, pertanto, nel caso di specie, il conservatore dei Registri immobiliari di Pescia ha rifiutato di trascrivere l’atto di accettazione di eredità dinanzi al Tribunale di Lucca, ritenendolo privo dei requisiti di forma necessari in via tassativa per la trascrizione, in quanto atto non redatto dal cancelliere quale pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede, e sul quale unico incombono, nel caso di ricezione di atto negoziale coinvolgente diritti immobiliari, gli obblighi di legge relativi per l’appunto alla trascrizione -che lo stesso dovrà curare (a rescindere dal fatto che possa essere richiesta da chi vi abbia interesse)-, ai connessi adempimenti fiscali, e rispetto ai quali risulta unico soggetto suscettibile delle previste sanzione. (1) (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)



(1) Obbligo dei pubblici ufficiali di chiedere la trascrizione degli atti da loro ricevuti o autenticati. Bruno Rosario Briante, Conservatore dei Registri Immobiliari di Firenze




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