Diritto dei Mercati Finanziari
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3319 - pubb. 07/03/2011
Polizze 'linked', assenza di rischio demografico e sottrazione al pignoramento
Tribunale Cagliari, 02 Novembre 2010. Est. M. Teresa Spanu.
Polizze denominate "linked" - Assenza di rischio demografico - Trasferimento del rischio dall'assicuratore sull'assicurato - Necessità - Funzione assicurativa - Esclusione - Sottrazione al pignoramento e l'art. 1923 c.c. - Esclusione.
La previsione generale contenuta nell'art. 2 D.lgs. 209/2005 in ordine alle polizze denominate “linked", e cioè quelle nelle quali l'obbligazione principale dell'assicuratore è collegata al valore di organismi di investimento del risparmio o di fondi interni o comunque ad indici predeterminati di riferimento, non vale a far concludere apoditticamente per l'inclusione automatica di tali polizze nello schema legale (artt. 1882 - 1895 c.c.) del contratto di assicurazione, la cui causa deve essere rinvenuta nel trasferimento del rischio dall'assicurato all'assicuratore, rischio che, a pena di nullità, deve esistere alla stipula del contratto. Rientrano senz'altro nella fattispecie tipica di cui all'articolo 1882 c.c. le polizze che operano la sostituzione della prestazione fissa dell'assicuratore con una variabile, agganciata a parametri di mercato, ma che mantengono comunque il rischio demografico; in tal caso, pur attuandosi un parziale trasferimento del rischio dall'assicuratore sull’assicurato in ordine al valore finale della prestazione, il contratto mantiene comunque una funzione assicurativa, individuabile quale causa concreta del contratto, secondo gli ordinari criteri ermeneutici. Diversa, invece, l'ipotesi contrattuale in cui l'assicuratore incassi il premio intero all'atto della sottoscrizione e si obbliga al pagamento nel caso di "morte a vita intera" e cioè praticamente ad evento certo. In questo caso, il rischio cosiddetto demografico è totalmente inesistente ed il rischio di investimento è completamente a carico dell'assicurato, mentre l'obbligazione dell'assicuratore è limitata al pagamento del valore del capitale investito al momento dell'evento, in base agli indici di riferimento. La funzione di tale contratto - anche ricorrendo alla causa mista ed al concetto di causa pendente - deve quindi più propriamente essere inquadrata nello schema di acquisto di prodotti finanziari, laddove l'investimento di un capitale è esposto al rischio di perdite a fronte di una certa probabilità di guadagno. (Nella fattispecie, il Tribunale ha, quindi, ritenuto non applicabile l'art. 1923, c.c., il quale sottrae al pignoramento le somme dovute dall'assicuratore all'assicurato, a due polizze del tipo "linked" denominate Performance 100 e Banco Index Coupon Optima). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Prof. Paolo Corrias
Fattispecie negoziali particolari, Polizze index linked
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