Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32857 - pubb. 25/03/2025
Procedura del consumatore ex art. 67 CCII: l’omologa determina l’improcedibilità dell’esecuzione pendente
Tribunale Bari, 11 Marzo 2025. Est. Ruffino.
Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Omologazione – Pendenza di procedura esecutiva immobiliare sospesa – Declaratoria di improcedibilità – Necessità
La sentenza di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti determina l’improcedibilità dell’esecuzione individuale pendente, che deve pertanto essere dichiarata dal giudice dell’esecuzione, anche per propria iniziativa, che ne sia richiesto dal debitore esecutato. Con l’improcedibilità dell’esecuzione per omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti, il giudice dell’esecuzione non debba ordinare la cancellazione della trascrizione del pignoramento.
A tale provvedimento si deve pervenire ferma restando la verifica nel contraddittorio delle parti dei presupposti di tale declaratoria, non solo processualmente necessaria in quanto preordinata ad un provvedimento da adottarsi con ordinanza (art. 487 c.p.c.), ma anche opportuna al fine di consentire la valutazione in concreto di eventuali criticità o situazioni impedienti (si pensi a difficoltà immediatamente sorte nell’adempimento del piano omologato da parte del debitore o all’impugnazione della sentenza di omologazione proposta dal creditore ai sensi dell’art. 51 CCII, cui può accedere l’inibitoria ex art. 52 CCII). (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell’avv. Vittorio Tarsia del Foro di Bari
Massima dell'avv. Astorre Mancini del foro di Rimini
mancini@studiomanciniassociati.it
Consulta il massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->
Testo Integrale