Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32690 - pubb. 21/02/2025

Liquidazione coatta amministrativa di una banca, interruzione del processo e decorrenza del termine per la riassunzione o prosecuzione del giudizio

Cassazione civile, sez. III, 28 Dicembre 2024, n. 34785. Pres. Scarano. Est. Porreca.


FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI - Liquidazione coatta amministrativa di una banca - Interruzione del processo - Automaticità - Riassunzione o prosecuzione del giudizio - Decorrenza del termine dalla dichiarazione giudiziale - Sussistenza - Comunicazione della dichiarazione - Configurabilità



In caso di messa in liquidazione coatta amministrativa di una banca, l'interruzione del processo è automatica ai sensi del combinato disposto degli artt. 80, comma 6, e 83 del T.U.B., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., va notificata alle parti o al commissario liquidatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall'ufficio giudiziario. (massima ufficiale)


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