Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32588 - pubb. 01/02/2025

Riforma parziale della pronuncia di primo grado e nuova pronuncia sulle spese da parte del giudice dell'impugnazione

Cassazione civile, sez. III, 19 Dicembre 2024, n. 33412. Pres. Scarano. Est. Ambrosi.


Appello - Riforma parziale della pronuncia di primo grado - Nuova pronuncia sulle spese da parte del giudice dell'impugnazione - Ammissibilità - Condizioni - Limiti



In tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. Tuttavia, anche in ragione dell'operare del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, comma 1, c.p.c., l'accoglimento parziale del gravame della parte vittoriosa in cui favore il giudice di primo grado abbia emesso condanna alla rifusione delle spese di lite non comporta, in difetto di impugnazione sul punto, la caducazione di tale condanna, sicché la preclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice dell'impugnazione di modificare la pronuncia sulle spese della precedente fase di merito, qualora egli abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte vittoriosa in primo grado. (massima ufficiale)




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