Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32564 - pubb. 28/01/2025
I dodici mesi di durata massima delle misure protettive possono consistere anche nella somma di periodi di protezione effettiva
Tribunale Modena, 18 Gennaio 2025. Pres. Di Pasquale. Est. Bianconi.
Misure protettive – Durata massima – Cumulabilità di periodi di protezione effettiva
I dodici mesi di durata massima delle misure protettive previsti dall’art. 8 CCII si considerano scaduti solo allorquando la protezione effettiva avrà raggiunto tale consistenza, dovendosi avere riguardo alla protezione effettiva goduta alla quale potranno essere aggiunti gli ulteriori giorni di protezione che consentano di raggiungere il numero di 365.
Infatti, l’inciso «inclusi rinnovi e proroghe» contenuto nell’art. 8 CCII e soprattutto nell’art. 6, par. 7 e 8 Dir. Insolvency, sembrerebbe proprio avere il senso – nell’ottica dell’apprezzamento della durata totale della protezione – di commisurarla alla somma aritmetica dei singoli periodi di protezione effettiva, con la precisazione che in tale direzione pare militare altresì l’inciso, contenuto solo nella disposizione interna, che fa riferimento al «periodo, anche non continuativo». (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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