Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32561 - pubb. 28/01/2025

Fallimento successivo all'omologazione degli accordi di ristrutturazione

Cassazione civile, sez. I, 17 Dicembre 2024, n. 32996. Pres. Cristiano. Est. Pazzi.


Fallimento - Dichiarazione di fallimento successiva all'omologazione degli accordi di ristrutturazione - Conseguenze



Nella decisione in rassegna, la Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: “la dichiarazione di fallimento successiva all'omologazione degli accordi di ristrutturazione fa sì che l'attuazione del piano sia resa impossibile per l'intervento di un evento che, sovrapponendosi alla procedura minore, inevitabilmente lo rende irrealizzabile; ne discende il venir meno della causa di risanamento posta a base di ciascuno dei singoli accordi di ristrutturazione dei debiti, cui consegue la loro risoluzione per impossibilità giuridica sopravvenuta della prestazione ex art. 1463 cod. civ. e la riespansione dell'originaria obbligazione, da ammettere al passivo del fallimento nel suo iniziale ammontare, detratti i pagamenti eventualmente intervenuti e non più revocabili ex art. 67, comma 3, lett. e), l. fall. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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