Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32560 - pubb. 28/01/2025

Estensione del fallimento ed utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall’amministratore (anche di fatto) al curatore

Cassazione civile, sez. I, 14 Dicembre 2024, n. 32531. Pres. Cristiano. Est. Pazzi.


Fallimento - Estensione - Utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall’amministratore (anche di fatto) al curatore



Con questa decisione, la Cassazione, in tema di utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall’amministratore (anche di fatto) al curatore, ha affermato che “… rientra fra i compiti del curatore quello di raccogliere informazioni, rivolgendosi ai sensi dell'art. 49 l. fall. non solo a chi formalmente abbia ricoperto la carica di amministratore, ma anche a chi (abbia motivo di ritenere che) abbia rivestito di fatto tale ruolo, ai fini della puntuale ricostruzione della dinamica gestionale dell'impresa dichiarata fallita e della conseguente assunzione delle più opportune iniziative nella gestione della procedura fallimentare.” e che se è “vero che nessuna norma prevede un obbligo di rispondere alle richieste di informazioni avanzate dal curatore; tuttavia le dichiarazioni, una volta che siano state rese, sono pienamente utilizzabili, anche in sede di richiesta di estensione del fallimento nei confronti del dichiarante, giacché non v'è alcuna disposizione normativa che stabilisca che quanto volontariamente affermato dal dichiarante interrogato ai sensi dell'art. 49 l. fall. non possa far prova nei suoi confronti.


È opportuno aggiungere, infine, che l'art. 49, comma 2, l. fall. non prescrive alcun obbligo di ammonimento; ne discende che ogni avviso dato (o non dato) al soggetto invitato a presentarsi risulta pleonastico e non inficia l'utilizzabilità delle dichiarazioni da questi spontaneamente rese.” (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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