Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32553 - pubb. 25/01/2025

Prestazione resa in difetto di 'causa adquirendi' e ripetizione in presenza di controprestazione non ripetibile

Cassazione civile, sez. III, 16 Dicembre 2024, n. 32696. Pres. Frasca. Est. Guizzi.


RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO - Prestazione resa in difetto di "causa adquirendi" - Ripetizione - Anche in presenza di controprestazione non ripetibile - Sussistenza - Ragioni - Rimedio esperibile per ovviare allo squilibrio determinatosi - Azione ex art. 2041 c.c. - Fattispecie in tema di contratto di locazione nullo per difetto di forma e registrazione



In materia contrattuale, la mancanza di una "causa adquirendi" - a qualunque titolo accertata - determina la possibilità di avvalersi dell'azione di ripetizione dell'indebito anche quando la controprestazione non sia a propria volta ripetibile, stante l'eccezionalità, e conseguente non estensibilità, delle ipotesi legislative di irripetibilità delle prestazioni eseguite, potendo ottenersi, in tali casi, la reintegrazione dello squilibrio economico determinatosi tra le parti attraverso la diversa azione ex art. 2041 c.c., nei limiti di operatività della stessa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda del conduttore di restituzione dei canoni versati in base ad un contratto di locazione dichiarato nullo perché privo della forma scritta e non registrato, dando rilievo al profilo dell'ingiustificato arricchimento del conduttore in difetto di domanda o eccezione riconvenzionale ex art. 2041 c.c. da proporsi da parte del locatore convenuto, rimasto contumace). (massima ufficiale)




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