Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32550 - pubb. 24/01/2025
Distribuzione del valore nel concordato preventivo e applicazione delle regole di priorità assoluta e relativa
Tribunale Firenze, 08 Gennaio 2025. Pres. Legnaioli. Est. Soscia.
Concordato preventivo - Distribuzione del valore - Regole di priorità assoluta e relativa - Creditori assistiti da privilegio generale ai sensi dell’art. 2751-bis, n. 1), c.c.
Con questa decisione, ricca di spunti di notevole interesse che abbiamo messo in evidenza in precedenti pubblicazioni, il Tribunale di Firenze ricorda le regole di distribuzione del valore di liquidazione e di quello ad esso eccedente in relazione alle regole della priorità assoluta e della priorità relativa, ed afferma che:
“… il valore di liquidazione, oggi meglio definito dall’art. 87, comma 1, lett. c), CCII, come modificato dal d.lgs. 136/2024, come quel valore «corrispondente al valore realizzabile, in sede di liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti, comprensivo dell’eventuale maggior valore economico realizzabile nella medesima sede dalla cessione dell’azienda in esercizio nonché delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili, al netto delle spese» deve essere distribuito secondo la regola della priorità assoluta (APR - absolute priority rule), e cioè nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione, con la conseguenza che è impedito il soddisfacimento del creditore di grado successivo ove non sia stato integralmente soddisfatto quello di grado precedente;
“ … il valore eccedente quello di liquidazione, o surplus concordatario, segue invece la regola della priorità relativa (RPR - relative priority rule), secondo cui è sufficiente, per una corretta distribuzione di tale valore, che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore. È consentita dunque una distribuzione per i creditori successivi anche in caso di soddisfazione non integrale della classe superiore, nel rispetto di quanto i primi riceverebbero dalla liquidazione giudiziale dei beni, con l’unica eccezione dei creditori assistiti da privilegio generale ai sensi dell’art. 2751-bis, n. 1), c.c., per i quali il principio della priorità assoluta va in ogni caso rispettato.” (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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