Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32545 - pubb. 24/01/2025

Mala gestio dell'assicuratore della r.c.a. e decorrenza di interessi e rivalutazione

Cassazione civile, sez. III, 16 Dicembre 2024, n. 32720. Pres. Frasca. Est. Guizzi.


ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE - Responsabilità per "mala gestio" dell'assicuratore della r.c.a. - Danno risarcibile - Decorrenza di interessi e rivalutazione - Dal momento della costituzione in mora. - Coincidenza con la data di scadenza dello "spatium deliberandi" di cui all'art. 22 della legge n. 990 del 1969 ("ratione temporis" applicabile)



In ipotesi di ingiustificato ritardo dell'assicuratore della r.c.a. nell'adempimento delle obbligazioni nei confronti del danneggiato (cosiddetta mala gestio impropria), la rivalutazione monetaria e gli interessi dovuti al danneggiato oltre il limite del massimale, decorrono dalla scadenza del termine previsto - quale spatium deliberandi - dall'art. 22 della l. n. 990 del 1969, applicabile ratione temporis (oggi sostituito dall'art. 145 del d.lgs. n. 209 del 2005), che si identifica con quello della costituzione in mora. (massima ufficiale)




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