Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32544 - pubb. 24/01/2025

Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli nell'ipotesi di decesso del proprietario trasportato a bordo di veicolo privo di copertura assicurativa

Cassazione civile, sez. III, 16 Dicembre 2024, n. 32720. Pres. Frasca. Est. Guizzi.


Veicolo privo di copertura assicurativa - Morte del proprietario trasportato - Danno da perdita del rapporto parentale - Possibilità per l’impresa designata dal FGVS di opporre in compensazione il credito ex art. 292 c.ass. - Esclusione - Ragioni



In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, nell'ipotesi di decesso del proprietario trasportato a bordo di veicolo privo di copertura assicurativa, l'impresa designata dal FGVS non può opporre in compensazione agli eredi della vittima, che agiscano iure proprio per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, il credito nascente dalla speciale ipotesi di regresso ex art. 292 del d.lgs. n. 209 del 2005, in conformità a quanto stabilito dalle direttive 84/5/CEE e 90/232/CEE, trasfuse e riordinate nella Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2009/103/CE, così come interpretate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, in applicazione del principio solidaristico "vulneratus ante omnia reficiendus", dovendosi assimilare la posizione giuridica del proprietario trasportato a quella di qualsiasi altro passeggero vittima dell'incidente e non potendosi, conseguentemente, privare, in via di regresso, i soggetti che assommano la qualità di titolari di un credito risarcitorio "iure proprio", da perdita del rapporto parentale, e quella di potenziali obbligati alla restituzione del credito azionato o eccepito in via di regresso dall'assicuratore, di quanto conseguibile a titolo di risarcimento. (massima ufficiale)




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