Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32529 - pubb. 22/01/2025

Doveri del debitore nelle procedure di crisi: il Tribunale di Firenze tra mala gestio e tutela dei creditori

Tribunale Firenze, 08 Gennaio 2025. Pres. Legnaioli. Est. Soscia.


Concordato preventivo - Condotte non conformi ai doveri di correttezza e buona fede ex art. 4 CCII - Conseguenze



In questa interessante decisione, il Tribunale di Firenze analizza alcuni comportamenti posti in essere dall’amministratore unico della società ritenuti non conformi ai doveri di correttezza e buona fede del debitore, così come fissati dall’art. 4 CCII. Tale norma stabilisce infatti che il debitore deve agire secondo buona fede e correttezza in tutte le fasi della regolazione della crisi, incluse quelle preliminari, come la composizione negoziata, con la precisazione che questo obbligo assume particolare rilevanza durante la procedura, quando il rischio per i creditori è particolarmente elevato.


Il comma 2, lett. c), dell’art. 4 CCII, in particolare, sancisce che il debitore deve gestire il patrimonio dell’impresa durante i procedimenti nell’interesse prioritario dei creditori, regola strettamente collegata al principio generale di responsabilità patrimoniale di cui all’art. 2740 c.c., secondo cui, in situazioni di crisi, l’imprenditore è chiamato a preservare le aspettative di soddisfazione dei creditori.


Nel caso in esame, il Giudice fiorentino - dopo aver rilevato comportamenti tenuti dall’amministratore unico, quali: i) rimborsi spese non documentati o non previamente comunicati al commissario giudiziale, in contrasto con il principio di prudenza e con il prioritario interesse dei creditori e ii) pagamenti personali effettuati senza adeguate delibere o in momenti inopportuni, con il rischio di compromettere gli obiettivi del piano concordatario e i rapporti con controparti strategiche -, ha distinto gli atti di mala gestio da quelli di frode previsti dall’art. 106 CCII, osservando che, sebbene le condotte dell’amministratore unico non siano allineate al principio di gestione prudente, esse non configurano atti in frode. La frode, infatti, richiede omissioni o esposizioni distorte che alterino la percezione dei creditori sulla proposta concordataria. Nel caso specifico, gli atti sono stati portati all’attenzione del commissario giudiziale e dei creditori, garantendo così un consenso informato.


La decisione pone l’accento anche sulla importanza della collaborazione leale tra l’amministratore unico e il commissario giudiziale, laddove la mancanza di una comunicazione regolare o la mancata informativa preventiva sulle decisioni rilevanti costituiscono una violazione di questo obbligo, rischiando di compromettere l’efficacia della procedura.


Pur non adottando sanzioni gravi, come la revoca della procedura, il Collegio ha ritenuto opportuno disporre misure correttive e di controllo per prevenire il ripetersi di situazioni analoghe ed ha omologato il concordato preventivo prescrivendo obblighi informativi puntuali a carico dell’organo amministrativo in relazione a spese e pagamenti unitamente a controlli più stringenti da parte del commissario giudiziale, inclusa l’introduzione di pareri obbligatori per spese che superino una determinata soglia. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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