Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32521 - pubb. 21/01/2025

Concordato preventivo e valore di liquidazione dell’azienda: la motivazione del Tribunale di Firenze

Tribunale Firenze, 08 Gennaio 2025. Pres. Legnaioli. Est. Soscia.


Concordato preventivo – Valore di liquidazione – Determinazione – Motivazione



La decisione in rassegna del Tribunale di Firenze, in tema di concordato preventivo, adotta una motivazione convincente in ordine alla metodologia per la determinazione del valore eccedente quello di liquidazione con particolare riferimento all’azienda.


Nella sentenza si legge, infatti, che il valore in questione “ … è stato quantificato come differenza tra l’attivo ripartibile nell’ipotesi di concordato e l’importo dell’attivo da destinare alla soddisfazione della massa in ipotesi di liquidazione giudiziale, assumendo cioè la cessazione dell’attività, e non includendovi il valore della cessione dell’azienda in esercizio … in quanto risulta che in caso di apertura della liquidazione giudiziale non vi sarebbero le condizioni per mantenere l’azienda in attività (con esercizio provvisorio o con affitto).


Infatti, è stato accertato dall’attestatore e confermato dal commissario che, ai fini della sostenibilità della continuità diretta, sarebbe risultato necessario l’apporto di finanza esterna di almeno € 770.000,00 per il mantenimento dell’equilibrio finanziario, che avrebbe avuto un picco negativo proprio nel mese di aprile 2024. E, in effetti, a conferma di quanto previsto, è risultato necessario – ed è stato autorizzato dal Tribunale – un finanziamento dell’importo sopra indicato da parte dell’ex consigliere di amministrazione … . Da tale circostanza deriva l’impraticabilità di un esercizio dell’impresa nella liquidazione, con la conseguenza che, pur occorrendo determinare il valore dei beni del debitore sulla base di criteri che sarebbero adottabili nell’ipotesi (alternativa) della liquidazione giudiziale, nel caso di specie tale valore è quello “statico” dei singoli beni atomisticamente considerati, non essendo possibile la prosecuzione dell’impresa nella liquidazione giudiziale, non potendo sorreggersi la continuità aziendale con i soli ricavi previsti. Tale conclusione è stata poi confermata, seppur ex post, nella relazione definitiva ex art. 107, comma 6, CCII e nel parere ex art. 48 CCII del commissario, nei quali lo stesso ha rilevato uno squilibrio finanziario nel periodo di continuità aziendale stimato in € 675.000,00.” (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



Segnalazione del Dott. L. V.


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