Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32513 - pubb. 21/01/2025

Cram down e concordato preventivo in continuità aziendale

Tribunale Caltanissetta, 19 Dicembre 2024. Pres. Canto. Est. Difrancesco.


Concordato Preventivo in continuità aziendale – Giudizio c.d. cram down – Disciplina previgente al d. lgs. 136/2024 (“Correttivo-Ter”) – Applicabilità



La disciplina del cram down fiscale prevista dall’art. 88, comma 2 bis, CCII, nella versione anteriore alla novella del “Correttivo-Ter”, è applicabile anche al concordato in continuità aziendale, essendo dunque ammissibile la conversione del voto negativo espresso dall’agente fiscale e dall’ente previdenziale in voto favorevole, prevedendo espressamente l’art. 88, comma 2, CCII – riguardo l’attestazione circa la non deteriorità del trattamento da offrire rispetto alla liquidazione giudiziale - il riferimento a tale tipologia di concordato.
In tal senso, l’incipit di cui all’art. 88 comma 1 CCII (nella versione applicabile alla presente procedura) “Fermo restando quanto previsto, per il concordato in continuità aziendale, dall'articolo 112, comma 2 CCII” va letta nel senso che detta ultima norma debba aggiungersi all’art. 88 comma 2 bis (sempre che ne sussistano le condizioni di applicabilità) e non, invece, che ne escluda l’applicazione.
Va, inoltre, condivisa la tesi (cfr. Tribunale di Napoli 24.04.2024), secondo cui il riferimento del comma 2 bis dell’art. 88 alle sole maggioranze di cui al comma 1 dell’art. 109, relative al concordato liquidatorio e non al concordato in continuità, non costituisce ostacolo all’applicazione del cram down fiscale alla procedura in continuità, sia perché la disposizione da ultimo citata fa espressamente salve le prescrizioni del successivo comma 5 (riferibile al concordato in continuità), sia perché il rinvio al comma 1 dell’art. 109 risponde ad uno scopo diverso da quello di escludere l’applicazione dell’istituto del cram down, attendendo la norma piuttosto alle percentuali di approvazione della proposta.
A ciò si aggiunga che l’interpretazione favorevole all’applicabilità del cram down a questa ipotesi appare rispondente ad una argomentazione di carattere logico sistematico. Posto che la funzione dell’istituto è quella di consentire il superamento di ingiustificati dinieghi dell’amministrazione finanziaria dinanzi a soluzioni di natura transattiva non peggiorative rispetto all’alternativa liquidatoria e finalizzate a tutelare i valori aziendali ed i livelli occupazionali, l’esclusione del cram down al concordato in continuità si tradurrebbe in un ingiustificato ostacolo al risanamento aziendale, proprio in una procedura che è quella maggiormente incentivata dal codice. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)



Segnalazione del dr. Maurizio Cioffi e avv. Gianluca Nicosia del foro di Caltanissetta

Massime dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini


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