Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32512 - pubb. 21/01/2025

Richiesta di misure protettive senza fornire alcuna più precisa delucidazione circa il percorso intrapreso e l’esistenza di concrete trattative

Tribunale Busto Arsizio, 16 Gennaio 2025. Est. Tosi.


Misure protettive – Funzione – Prospettazione generica di soluzione della crisi – Necessità



La funzione delle misure protettive e cautelari, evincibile dagli artt. 2 lett. p) e q), 54 comma I, 55 comma IV e V CCII nonché dall’art. 6 par. 1 e del considerando n. 32 della Direttiva 2019/1023 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 è quella di favorire il buon esito delle negoziazioni finalizzate alla individuazione dello strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza ed alla elaborazione del relativo piano di ristrutturazione nonché di assicurare (in via provvisoria) gli effetti dello strumento prescelto.


Pertanto, sia ai fini della iniziale conferma delle misure protettive tipiche ex art. 55 comma III CCII sia ai fini della concessione di misure atipiche e cautelari, il tribunale deve positivamente accertare la strumentalità tra le misure richieste dal debitore e le trattative con le parti interessate dal piano di ristrutturazione e, per l’effetto, anche rispetto alla soluzione della crisi dell’impresa prescelta (Trib. Busto Arsizio, 17.3.2023; in tal senso anche Trib. Arezzo, 9.12.2024, ha evidenziato “il tratto che accomuna le misure, vale a dire la finalità alla quale esse sono orientate, che è quella di preservare il buon esito degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza”, ribadendo come “in entrambi i casi il giudicante debba accertare la strumentalità degli effetti richiesti dal ricorrente rispetto alla soluzione della crisi dell’impresa, nel senso che in nessun caso il debitore può aspirare a ottenere con dette misure risultati che esulano dagli obiettivi concreti o anche solo dalle finalità teoricamente ipotizzabili degli strumenti di composizione della crisi d’impresa”);


[Nel caso di specie, la debitrice ha prospettato la regolazione della crisi attraverso un concordato semplificato liquidatorio (reputato inammissibile) e, in subordine, tramite un qualsiasi altro strumento di regolazione della crisi, senza fornire alcuna più precisa delucidazione circa il percorso intrapreso e l’esistenza di concrete trattative finalizzate alla individuazione dello strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza ed alla elaborazione del relativo piano di ristrutturazione (trattative rispetto alle quali la sospensione generalizzata delle azioni esecutive individuali e delle azioni cautelari dovrebbe essere strumentale, come sopra esposto); - in particolare, nulla è stato dedotto circa l’eventuale mutamento delle circostanze poste alla base della valutazione di irreversibilità dell’insolvenza (e quindi dell’assenza di concrete prospettive di risanamento) che hanno determinato la mancata conferma delle misure protettive e cautelari ex artt. 18 e 19 CCII nell’ambito della composizione negoziata della crisi precedentemente avviata.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)



Segnalazione del Dott. A. D.


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