Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32508 - pubb. 18/01/2025
Accordo ex art. 57 CCII: aggiornamento della situazione patrimoniale
Tribunale Verona, 12 Dicembre 2024. Pres., est. Lanni.
Accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII – Procedimento di omologazione – Ritardo nei tempi di definizione – Deposito di un aggiornamento della situazione patrimoniale, economica e finanziaria – Necessità
Nelle more del procedimento di omologazione dell’accordo di ristrutturazione ex art. 57 CCII, in considerazione del protrarsi del tempo dello stesso, appare opportuno disporre il deposito di una integrazione della situazione patrimoniale e finanziaria, poiché lo scopo di detto documento è quello di consentire una verifica della situazione complessiva della società aggiornata al momento domanda, in modo da evitare vuoti informativi rispetto al momento dell’approvazione dell’ultimo bilancio. In questa prospettiva l’attestazione di veridicità dei dati prevista dall’art. 57, comma 4, CCII deve riferirsi anche ai dati risultanti dalla situazione patrimoniale aggiornata e quest’ultima, laddove il procedimento per l’omologa si protragga, deve essere rinnovata nel corso del procedimento, come ormai chiarito dall’art. 39, comma 1, CCII (come modificato dal D.Lgs. n. 136/24, con previsione applicabile anche alle procedure pendenti). (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini
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