Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32507 - pubb. 18/01/2025
Accordo ex art. 57 e 61 CCII: opposizione dei creditori non aderenti
Tribunale Verona, 12 Dicembre 2024. Pres., est. Lanni.
Accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 e 61 CCII – Creditori non aderenti – Opposizione – Modalità ex art. 48, comma 4, CCII – Necessità
Nel procedimento di omologazione di un accordo ex art. 57 e 61 CCII, i creditori della medesima categoria non aderenti, ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell’accordo, possono proporre opposizione ai sensi dell’art. 48, comma 4, CCII. Per essi, il termine per proporre opposizione decorre dalla data della notificazione; su istanza del debitore il tribunale può autorizzare, ai sensi dell’art. 151 c.p.c., le forme di notificazione più opportune per garantire la celerità del procedimento. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini
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