Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32503 - pubb. 17/01/2025

Cessione in blocco e pubblicazione dell'avviso ex art. 58 TUB in Gazzetta ufficiale

Cassazione civile, sez. III, 29 Dicembre 2024, n. 34868. Pres. Scarano. Est. Moscarini.


Cessione in blocco - Pubblicazione dell'avviso in Gazzetta ufficiale - Efficacia probatoria



L’adempimento consistente nel deposito dell’avviso di pubblicazione sulla G.U. ha valore indiziario, e come tale va apprezzato dal giudice, nell’ambito della propria discrezionale valutazione sul complesso degli elementi idonei a costituire la prova della titolarità, ma non vale ad esonerare la parte, che agisce a tutela di un proprio credito, dall’onere di dare la prova della titolarità del medesimo, prova che non necessariamente transita per la produzione del negozio di cessione ma che comunque richiede elementi per far ritenere quanto meno presunta la cessione.


In tema di legittimazione all'impugnazione, il soggetto, che non sia stato parte nel grado precedente, che proponga impugnazione avverso la decisione adottata al suo esito nell'asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve, in primo luogo, allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, deducendo le circostanze che costituiscono il presupposto di legittimazione alla sua successione nel processo, e, in secondo luogo, fornire la prova di tali circostanze, dovendo, in difetto, essere dichiarata, anche d'ufficio, l'inammissibilità dell'impugnazione. (Biagio Riccio) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell'Avv. Biagio Riccio



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