Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32484 - pubb. 14/01/2025
Omologazione accordi di Ristrutturazione ad efficacia estesa ex art. 61 CCII
Tribunale Verona, 12 Dicembre 2024. Pres., est. Lanni.
Omologazione accordi di Ristrutturazione ad efficacia estesa ex art. 61 CCII – Requisito della continuità aziendale ex art. 61, comma 2, lett. b) CCII – Revoca dello stato di liquidazione
Omologazione accordi di Ristrutturazione ad efficacia estesa ex art. 61 CCII – Irretroattività dell’art. 63, comma 3, CCII così come modificato dal D.lgs. 136/2024
Omologazione accordi di Ristrutturazione ad efficacia estesa ex art. 61 CCII – Trattamento tributi statali e locali – Costituzione di una categoria unitaria – Condizioni
Omologazione accordi di Ristrutturazione ad efficacia estesa ex art. 61 CCII – Compenso privilegiato degli advisor – Costituzione di apposita categoria
Può ritenersi integrato il requisito di cui all’art. 61, comma 2, lett. b) CCII in capo ad una società in stato di liquidazione qualora l’assemblea ne abbia già deliberato la sua revoca con effetto condizionato all’omologa dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.
In forza dell’art. 56, comma 4, del D.lgs. 136/2024, così come interpretato dall’art. 8 del D.L. n. 178/2024, deve essere esclusa l’applicazione retroattiva del disposto di cui all’art. 63, comma 3, CCII, come modificato dal D.lgs. n. 136/2024, che ora richiede che la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione venga presentata solo una volta raggiunta la transazione sui crediti tributari e contributivi ovvero una volta che siano decorsi i termini di cui all’art. 63, comma 2, CCII.
Nell’ambito degli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, è ammissibile l’inserimento in un’unica categoria dei tributi statali e dei tributi locali a condizione che siano caratterizzati dal medesimo privilegio (requisito necessario perché sussista l’omogeneità di posizione giuridica ed interessi) e che l’estensione sia prevista per i soli crediti degli enti locali e solo in caso di adesione di Agenzia delle Entrate alla proposta di transazione fiscale. Diversamente verrebbe aggirata la disciplina prevista all’art. 61 CCII che ha natura inderogabile.
Il credito privilegiato degli advisor e pari al 25% del compenso non coperto dalla prededuzione ex art. 6 CCII non può essere inserito nella categoria in cui sono ricompresi i crediti di altri professionisti. Gli advisor, infatti, sono portatori di un interesse differenziale rispetto a quello degli altri professionisti, avendo gli stessi costruito lo strumento di regolazione della crisi con la società ricorrente assistendola nel procedimento di omologazione. (Mario Porcaro, Francesco Porcaro, Matteo Creazzo, Giovanni Trolese) (riproduzione riservata)
Segnalazione e massime a cura dei Dott.ri Mario Porcaro e Francesco Porcaro e degli Avv.ti Matteo Creazzo e Giovanni Trolese
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