Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32482 - pubb. 14/01/2025

Misure cautelari dal contenuto analogo a quello delle misure protettive ma con efficacia ulteriore al limite annuale di cui all’art. 8 CCII

Tribunale Padova, 23 Dicembre 2024. Est. Cantelli.


Composizione negoziata della crisi d'impresa – Misure protettive e misure cautelari – Durata – Limite



È attualmente dibattuto se, nell’ambito delle CNC, di procedure di concordato liquidatorio semplificato o in altre procedure ancora, le misure cautelari possano avere contenuto analogo a quello delle misure protettive, rimedio che può rendersi utile per la tutela del debitore qualora l'efficacia delle misure protettive incontri il limite temporale di cui all’art. 19, quarto comma, CCII di 240 giorni ovvero quello stabilito dall’art. 8 CCII di 12 mesi anche non consecutivi.
In giurisprudenza si trovano varie pronunce che permettono di superare il termine di 120 giorni previsto dall’art. 19 tramite la concessione di misure cautelari di contenuto analogo a quelle protettive.
Più rari sono i casi in cui la giurisprudenza si è pronunciata in merito alla possibilità di superare il termine annuale di cui all’art. 8 sempre attraverso la richiesta di misure cautelari di contenuto analogo a quelle protettive.
Tra queste – in senso restrittivo – Trib. Roma 14.10.2024 che ha escluso tale possibilità in quanto "nella formulazione dell'art. 8 CCI deve ravvisarsi l'affermazione del limite temporale massimo annuale entro il quale, in favore dell'imprenditore interessato ad un procedimento di risoluzione della crisi della propria impresa può essere disposta la sospensione delle azioni esecutive e cautelari intraprese in suo danno", arrivando a concludere di dover "escludere che l'ulteriore ampliamento diacronico di tale limite legale possa essere ottenuto attraverso una misura cautelare presentata per il conseguimento di tale finalità una volta trascorso il termine massimo di durata, poichè ciò integrerebbe una forma di abuso della fruizione della cautela"..
Sul tema si inserisce il recentissimo provvedimento del Tribunale di Padova che si esprime, invece, in senso favorevole al superamento del limite annuale e che ha concesso misure cautelari aventi contenuto analogo a quello delle misure protettive già concesse e prorogate (l'inibizione ad intraprendere azioni esecutive e cautelari nonché di acquisire diritti di prelazione) circoscrivendo tuttavia la platea dei destinatari di tali misure, rilevando che la possibilità di estendere in modo generalizzato a tutti i creditori l'efficacia della misura si tradurrebbe in una non accettabile sovrapponibilità dei due rimedi.
Il Tribunale patavino, di fatto, ha individuato il discrimen tra misure cautelari, dal contenuto atipico, e protettive, dal contenuto tipico, nella individuazione non generalizzata (rectius: restrizione ai soli creditori di cui possa documentarsi un’attività volta all’aggressione del patrimonio della società quindi non erga omnes) della platea dei destinatari, nella particolare ipotesi in cui le misure cautelari vengano richieste con lo stesso contenuto di quelle protettive.
Si tratta, a ben vedere, di un rafforzamento della tutela del debitore, che potrà trovare protezione dall'aggressione dei creditori più attivi anche dopo lo spirare dei 12 mesi di efficacia delle misure protettive sancito dall'art. 8 CCII purchè vengano individuati i singoli creditori interessati dalle misure cautelari. (Filippo Lo Presti e Ilaria Manin – SC&A)



Segnalazione e massima a cura di Filippo Lo Presti e Ilaria Manin – SC&A


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