Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32479 - pubb. 14/01/2025

Consecuzione di procedure tra amministrazione straordinaria e amministrazione giudiziaria. Prededuzione

Cassazione civile, sez. I, 24 Dicembre 2024, n. 34266. Pres. Ferro. Est. Fidanzia.


Amministrazione straordinaria – Amministrazione giudiziaria – Consecuzione tra procedure – Esclusione


Prededuzione – Crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali – Art. 111, co. 2, L.F. – Applicabilità alla amministrazione straordinaria – Esclusione



La decisione in rassegna contiene l’affermazione dei seguenti principi di diritto:
“Il fenomeno della consecuzione delle procedure non è configurabile, stante la diversità di presupposti, destinatari e finalità, tra procedimento di prevenzione di cui al d.lgs. n. 159 del 2011 (amministrazione giudiziaria) e la procedura di amministrazione straordinaria (nella specie, disposta ex d.l. n.347 del 2003).”


“Il disposto dell’art. 111, comma 2, l.fall., che riguarda i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali regolati dalla legge fallimentare, non è applicabile di per sé e nella sua interezza ai crediti insinuati nell’amministrazione straordinaria, posto che la sorte di essi non è disciplinata per richiamo diretto dalla legge fallimentare, né il rinvio opera in tal senso”. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato





Testo Integrale