Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32476 - pubb. 14/01/2025

Concordato con riserva e concessione di misure cautelari atipiche

Tribunale Bari, 03 Gennaio 2025. Est. Napoliello.


Concordato preventivo – Con riserva – Misure cautelari atipiche e misure protettive – Funzione Ammissibilità



Le misure cautelari atipiche e le misure protettive sono strumentali alla salvaguardia dell'azienda e del suo patrimonio e mirano ad assicurare gli effetti dello strumento azionato, nella prospettiva finalistica della tutela della par condicio creditorum e della maggior soddisfazione della massa (cfr. Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, 10 ottobre 2022).


Le misure cautelati atipiche ben possono avere anche carattere inibitorio purché siano strumentali alla conservazione del patrimonio del debitore, in vista dell'attuazione della regolazione della crisi e, dunque, in funzione di assicurare il valore del patrimonio e quello dell'impresa a beneficio di tutta la massa creditoria; trattasi, quindi, di provvedimenti selettivi con destinatari determinati, dal contenuto atipico, connotate soltanto dal loro scopo, vale a dire assicurare gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e delle procedure di insolvenza (vedi Trib. Imperia del 20 febbraio 2024).


La cognizione del giudice della cautela è necessariamente sommaria e deformalizzata, mettendo capo a misure - per loro natura -provvisorie e aventi efficacia interinale sino all'emanazione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, di omologa del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.


Le misure cautelari potranno essere revocate o modificate nel corso del procedimento alla stregua di quanto prevede l'articolo 669 decies c.p.c. se si verifica un mutamento delle circostanze o se si allegano fatti di cui sia acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare medesimo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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