Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32467 - pubb. 10/01/2025
La Cassazione sul riconoscimento alla associazione professionale del privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c.
Cassazione civile, sez. I, 23 Dicembre 2024, n. 34044. Pres. Ferro. Est. Crolla.
Associazione professionale - Compensi - Privilegio - Presupposti
Ai fini del riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c., relativo ad insinuazione al passivo proposta non dal singolo professionista ma da uno studio associato di professionisti, è necessario che il requisito della personalità della prestazione sussista sin dal momento dell’incarico, così che le circostanze del suo conferimento e dunque la scelta del prestatore effettivo, in persona del singolo professionista, già ne rivelino il sicuro tratto dell’intuitus personae; ne consegue che l’eventuale instaurazione del rapporto professionale, formalmente avvenuta in capo allo studio, non è ostativa al detto riconoscimento soltanto se risulti, da un lato, il previo coinvolgimento e la individuazione del professionista da parte del committente, ferme le altre condizioni di pertinenza del credito, che esigono, dall’altro, sia lo svolgimento essenzialmente personale dell’incarico da parte del medesimo professionista sia l’inerenza del credito insinuato proprio alla prestazione per come richiesta e dunque la sostanziale e riconoscibile spettanza della relativa remunerazione a tale prestatore. (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Francesco Dimundo
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