Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32444 - pubb. 08/01/2025

Cessione di crediti in blocco, mancata produzione contratto cessione e condanna del cessionario alla rifusione spese di lite

Tribunale Caltanissetta, 23 Dicembre 2024. Pres., est. De Gregorio.


Cessione dei crediti verso ASP – Legittimazione del cessionario – Onere della prova Cessione credito in blocco – Mancata produzione contratto cessione – Difetto legittimazione cessionario – Condanna spese di lite cessionario



Le fatture commerciali non accettate, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicate e non determinano neppure alcuna inversione dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, come in ogni giudizio di cognizione: ne consegue che, quando il preteso debitore muove contestazioni sull'an o sul quantum debeatur, le fatture non valgono a dimostrare l'esistenza del credito, né, tanto meno, la sua liquidità ed esigibilità.


La contestazione della titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso integra una mera difesa e, pertanto, non è soggetta alle decadenze processuali, occorrendo, tuttavia, la rituale acquisizione probatoria dei fatti su cui si fonda, perché un conto sono le preclusioni processuali, che rispondono ad un criterio d'ordine regolativo del processo, altro è l'introduzione di fonti di prova da cui i fatti a supporto della mera difesa possono emergere.


Seppure l'efficacia della cessione del credito vantato nei confronti della P.A. non richieda che la cessione del credito risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge, permane pur sempre l’onere, per chi allega di essere il cessionario del credito, dinanzi ad una specifica contestazione sollevata da chi si assume essere il debitore ceduto, di fornire la prova dell’esistenza della cessione del credito. (Antonio Francesco Galvagna) (riproduzione riservata)



Segnalazione e massime a cura dell’Avv. Antonio Francesco Galvagna


Cessione in blocco dei crediti, legittimazione del cessionario e onere della prova >


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