Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32397 - pubb. 18/12/2024

Il pignoramento di crediti eseguito con un unico atto presso più terzi realizza un concorso di plurimi pignoramenti

Cassazione civile, sez. III, 14 Novembre 2024, n. 29422. Pres. De Stefano. Est. Rossi.


Pignoramento di crediti presso più terzi con unico atto - Pignoramenti plurimi - Configurazione - Conseguenze - Limite ex art. 546, comma 1, c.p.c. - Riferibilità a ciascun credito staggito presso ogni singolo terzo pignorato - Limiti



Il pignoramento di crediti eseguito con un unico atto presso più terzi realizza un concorso di plurimi pignoramenti, unitariamente trattati ma con effetti autonomi e indipendenti, sicché ciascun terzo pignorato è obbligato alla custodia delle somme da lui dovute al debitore nei limiti dell'importo precettato aumentato della metà, salva la eventuale adozione, ad opera del giudice dell'esecuzione e su istanza del debitore, dei provvedimenti di cui all'art. 546, comma 2, c.p.c. (massima ufficiale)




Testo Integrale