Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32396 - pubb. 18/12/2024
In sede fallimentare, la garanzia ipotecaria si concretizza nella partecipazione al concorso con la preferenza scaturente dalla prelazione
Cassazione civile, sez. I, 11 Ottobre 2024, n. 26591. Pres. Cristiano. Est. Amatore.
FALLIMENTO - Iscrizione ipotecaria - Efficacia ventennale - Esecuzione individuale e fallimento - Differenze - Partecipazione al concorso - Mancato superamento del ventennio alla data dell'insinuazione - Efficacia
In tema di ammissione al passivo del credito ipotecario, a differenza di quanto accade nella procedura espropriativa singolare, in cui l'iscrizione della garanzia reale non deve avere superato il ventennio alla data della vendita forzata, che coincide e concreta l'espropriazione che il creditore ha il diritto di chiedere ai sensi dell'art. 2808 c.c., in quella fallimentare l'indagine del giudice delegato arretra alla data in cui il titolare chiede che il suo diritto di credito, assistito dalla garanzia, entri a far parte della massa passiva, posto che la vendita, in sede fallimentare, è disposta su iniziativa del curatore e la garanzia, perciò, non si concretizza con essa ma nella partecipazione al concorso con la preferenza scaturente dalla prelazione; conseguentemente, alla data della domanda di insinuazione, sia essa tempestiva o tardiva, l'iscrizione ipotecaria non deve aver superato il ventennio ed in tal caso la sua efficacia permane per tutta la durata della procedura. (massima ufficiale)
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