Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32394 - pubb. 17/12/2024
I finanziamenti prededucibili in esecuzione di un concordato preventivo non richiedono l’autorizzazione del tribunale
Tribunale Udine, 28 Ottobre 2024. Pres. Fasan. Est. Calienno.
I finanziamenti prededucibili in esecuzione di un concordato preventivo – Autorizzazione – Omologazione – Prededuzione
I finanziamenti prededucibili in esecuzione di un concordato preventivo di cui all'art. 101 CCI, a differenza di quelli previsti dall’art. 99, non richiedono l’autorizzazione del tribunale, risultando quale unico presupposto per l'operatività della prededuzione prevista dalla norma il provvedimento di omologazione.
Il tribunale è dunque chiamato esclusivamente a valutarne la coerenza in funzione della realizzazione del piano e la congruenza con i flussi ritraibili dalla continuità aziendale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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