Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32394 - pubb. 17/12/2024

I finanziamenti prededucibili in esecuzione di un concordato preventivo non richiedono l’autorizzazione del tribunale

Tribunale Udine, 28 Ottobre 2024. Pres. Fasan. Est. Calienno.


I finanziamenti prededucibili in esecuzione di un concordato preventivo – Autorizzazione – Omologazione – Prededuzione



I finanziamenti prededucibili in esecuzione di un concordato preventivo di cui all'art. 101 CCI, a differenza di quelli previsti dall’art. 99, non richiedono l’autorizzazione del tribunale, risultando quale unico presupposto per l'operatività della prededuzione prevista dalla norma il provvedimento di omologazione.


Il tribunale è dunque chiamato esclusivamente a valutarne la coerenza in funzione della realizzazione del piano e la congruenza con i flussi ritraibili dalla continuità aziendale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




Testo Integrale