Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32370 - pubb. 12/12/2024

Cessioni in blocco: Il Tribunale di Roma sul sub servicer non iscritto all’albo ex art. 106 TUB

Tribunale Roma, 03 Dicembre 2024. Est. Scolaro.


Cessioni in blocco - Sub servicer - Iscrizione all’albo ex art. 106 TUB



Gli opponenti ex art 615 c.p.c. in una procedura esecutiva immobiliare hanno eccepito la nullità della procedura medesima poiché né il titolare del credito (SPV cessionaria) né il soggetto costituito in giudizio su mandato della prima, sono iscritte all’albo ex art 106 TUB tenuto dalla Banca d’Italia, con ciò essendosi determinato, secondo la tesi dei ricorrenti, un “insanabile difetto di rappresentanza”.


Il Giudice dell’Esecuzione ha rigettato l’opposizione dando rilievo alla distinzione tra “compiti di garanzia, non delegabili previsti dalla L. 130/99 affidati ai cd. “master servicer” e le attività di recupero del credito delegabili agli “special servicer o sub servicer”. Nel caso di specie, il creditore cessionario, attraverso la produzione delle procure e della Gazzetta Ufficiale, ha dimostrato che la specifica operazione di cartolarizzazione è presidiata dal master servicer, iscritto all’elenco 106 TUB, e specificatamente indicato nell’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e dedotto che lo special servicer, costituito in giudizio, ha agito in virtù di apposita procura rilasciata dal titolare del credito. Per quanto concerne la SPV, invece, alcuna norma ne impone l’iscrizione all’elenco 106 TUB, essendo tale tipologia di soggetto giuridico, per quanto concerne le operazioni di cartolarizzazione, individuato unicamente dall’art 3 comma 1 Legge 130/99 nei seguenti termini: “La società cessionaria, o la società emittente titoli se diversa dalla società cessionaria, hanno per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti.”


All’esito della disamina dei documenti versati in giudizio, il Giudice ha statuito che “Lo schema negoziale seguito rispetta, quindi, pienamente lo spirito delle norme di legge e, infatti, come risulta dall’esame degli atti i poteri conferiti a XXX S.p.A. non intaccano e non pregiudicano il ruolo e le prerogative del master servicer YY S.p.A., che conserva in pieno i compiti attribuiti all’intermediario dall’art. 2 della Legge n. 130/1999. La scissione tra funzioni di “verifica e garanzia” e “funzioni operative” è pacificamente ammessa dal sistema e costantemente osservata nella prassi e confermata dalla giurisprudenza”. (Francesca Crivellari) (riproduzione riservata)



Segnalazione e massima a cura dell’avv Francesca Crivellari, Foro di Roma


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