Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32358 - pubb. 11/12/2024

Il provvedimento di omologazione del concordato preventivo determina un vincolo definitivo sulla riduzione quantitativa dei crediti ma non la formazione di un giudicato su esistenza, entità e rango degli stessi

Cassazione civile, sez. III, 11 Ottobre 2024, n. 26560. Pres. Scarano. Est. Pellecchia.


CONCORDATO PREVENTIVO - OMOLOGAZIONE - Opposizione dei creditori dissenzienti - Reclamo ex art. 183 l.fall. - Effetti - Giudicato sull'esistenza, entità e rango dei crediti - Esclusione - Accertamento in via ordinaria dei crediti e dei privilegi - Ammissibilità - Fondamento



Il provvedimento di omologazione del concordato preventivo, pur se adottato a seguito di opposizione del creditore dissenziente e successivo reclamo ex art. 183 l.fall., per le particolari caratteristiche della procedura concorsuale concordataria, determina un vincolo definitivo sulla riduzione quantitativa dei crediti, ma non comporta la formazione di un giudicato sull'esistenza, entità e rango (privilegiato o chirografario) di questi ultimi, né sugli altri diritti implicati nella procedura, presupponendone un accertamento non giurisdizionale ma meramente amministrativo, di carattere delibativo e volto al solo scopo di consentire il calcolo delle maggioranze richieste ai fini dell'approvazione della proposta; conseguentemente, il provvedimento di omologazione non esclude la facoltà del creditore di far accertare in via ordinaria, nei confronti dell'impresa in concordato, il proprio credito ed il privilegio che lo assiste. (massima ufficiale)




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