Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32354 - pubb. 11/12/2024

Corte d’Appelli di Bari - Interpretazione dell’art. 112 CCI in tema di omologazione del concordato preventivo con continuità aziendale mediante la cd. 'ristrutturazione trasversale'

Appello Bari, 04 Dicembre 2024. Pres. Mitola. Est. Putignano.


Concordato preventivo - Continuità aziendale - Omologazione - C.d. “ristrutturazione trasversale” - Art. 112 CCI



La problematica disciplina dettata dall’art. 112 CCI in tema di omologazione del concordato preventivo con continuità aziendale mediante la cd. “ristrutturazione trasversale” può essere parafrasata nel modo che segue.


La proposta è approvata se tutte le classi dei creditori abbiano espresso voto favorevole (co. 1 lett. f).


Tuttavia, anche la proposta che sia priva del consenso totalitario delle classi può essere omologata purché ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) il piano concordatario preveda che il valore di liquidazione venga distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione, in osservanza del criterio stabilito dall’art. 84 co. 6 CCI, secondo la regola della cd. “priorità assoluta”;
b) il valore eccedente quello di liquidazione (plusvalore o “surplus” da continuità aziendale) sia distribuito, secondo la regola della cd. “priorità relativa”, cioè in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando il criterio di soddisfacimento sancito dall’art. 84 co. 7 per i crediti assistiti dal (super)privilegio di cui all’art. 2751-bis n. 1 cod. civ. (crediti di lavoro);
c) nessun creditore riceva più dell’importo del proprio credito, ciò al precipuo fine di evitare che il voto favorevole dei creditori sia “carpito” attraverso promesse di benefici aggiuntivi, in violazione delle regole del concorso;
d) infine, la proposta, che pure non abbia ricevuto il consenso unanime, può nondimeno essere approvata maggioritariamente purché una delle classi sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, cioè da creditori prelazionari non soddisfatti entro centottanta giorni dall’omologazione ed integralmente in denaro, perché, diversamente, essi non sarebbero ammessi al voto per effetto della previsione di cui all’art. 109 co. 5, secondo periodo, CCI; oppure, in via alternativa, in mancanza di approvazione della maggioranza delle classi, la proposta “non consensuale” può essere ugualmente approvata con il “sostegno minimo” proveniente da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul plusvalore da continuità aziendale.



Segnalazione del Dott. P. F.


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