Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32350 - pubb. 10/12/2024

Sempre necessaria la valutazione della diligenza nelle procedure di sovraindebitamento

Cassazione civile, sez. I, 27 Novembre 2024, n. 30538. Pres. Ferro. Est. Terrusi.


Sovraindebitamento – Procedure negoziali – Valutazione delle cause del sovraindebitamento – Necessità



La valutazione del comportamento del debitore è presente in tutte le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, indipendentemente da quanto prevede l’art. 7 l. 3/2012 (applicabile ratione temporis) in ordine alle ragioni di inammissibilità della proposta; per la procedura negoziale dell’accordo di composizione (al pari di quanto previsto per il concordato minore dall’art. 76, comma 2, lett. a, CCII), la rilevanza della condotta pregressa del debitore si desume dalla disposizione dell’art. 9, comma 3-bis.1, l.3/2012 che prevede espressamente che “alla domanda di accordo di composizione della crisi” deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'OCC comprendente “l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni”.
Conseguentemente, va cassata con rinvio la pronuncia che ha ritenuto esclusa, “per espressa disposizione di legge”, la sussistenza del presupposto di meritevolezza nel caso in cui la proposta abbia ad oggetto un accordo ex art. 7 l. 3/2012, considerato, invece, che è sempre rimessa al giudice la valutazione dei profili relativi alle cause del sovraindebitamento, come emergono dalle risultanze della relazione dell’OCC. (massima non ufficiale) (Astorre Mancini) (Riproduzione vietata)



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

mancini@studiomanciniassociati.it


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