Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32331 - pubb. 05/12/2024

Termini per lo svolgimento della mediazione obbligatoria disposta in corso di causa

Tribunale Mantova, 25 Novembre 2024. Est. Bulgarelli.


Mediazione obbligatoria - In corso di causa - Condizioni



Quando la mediazione obbligatoria viene disposta in corso di causa, la condizione di procedibilità della domanda giudiziale può reputarsi soddisfatta ove la procedura sia esperita utilmente entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice, ossia se il primo incontro delle parti davanti al mediatore si tenga, anche se lo stesso si conclude senza accordo (Cass. sentenza n. 40035/2021; Tribunale di Roma 1° luglio 2024).


Si deve infatti ritenere che anche a seguito della riforma c.d. Cartabia la mediazione debba essere svolta e quindi giungere a compimento entro l’udienza fissata dal giudice, salva la possibilità di un rinvio della stessa nel caso in cui il procedimento di mediazione si sia protratto (dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti) fino al suo termine massimo di sei mesi previsto dall’art. 6 del D. lgs. 28/2010.


Al termine del procedimento, al fine di verificare il tentativo di mediazione, deve essere riconosciuto l'effetto di stimolare le parti all'attivazione della procedura, in modo che essa possa essere portata a conclusione prima della celebrazione dell’udienza di rinvio, non dovendo i tempi di definizione della procedura di mediazione ricadere sulla durata del processo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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