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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32274 - pubb. 26/11/2024

Quando l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC può essere utilizzato anche per la notificazione di atti alla attività professionale

Cassazione civile, sez. I, 06 Maggio 2024, n. 12134. Pres. Ferro. Est. Amatore.


PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - Domicilio digitale - Indirizzo INI-PEC del destinatario - Notificazione di atti estranei all'attività professionale - Validità - Ragioni - Fattispecie



In tema di domicilio digitale, l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, secondo cui il ricorso per l'estensione del fallimento al socio occulto era stato validamente notificato presso il suo indirizzo pec, seppur attivato in relazione all'attività professionale di medico, estranea all'impresa fallita). (massima ufficiale)




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