Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32194 - pubb. 09/11/2024

Sulla natura della associazione di studi notarili

Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 21 Novembre 2023, n. 32248. Pres. Doronzo. Est. Cinque.


Associazione di studi notarili - Natura giuridica - Autonomo centro di imputazione giuridica - Configurabilità - Esclusione - Rapporti giuridici con i clienti ed i terzi - Titolarità in capo ai notai associati - Sussistenza - Fattispecie



L'associazione di studi notarili - ai sensi dell'art. 82 della l. n. 89 del 1913 (che la limita alla sola comunione e suddivisione dei proventi professionali) e dell'art. 1 della l. n. 1815 del 1939 (che, con riferimento alle attività professionali esercitabili soltanto col possesso dei relativi titoli di abilitazione o di speciali autorizzazioni, in caso di associazione fra professionisti, ne rende inammissibile lo svolgimento impersonale, sotto qualsiasi forma, distinta da quella svolta da ogni singolo associato) - non è configurabile né come ente collettivo o centro di imputazione di interessi, fornito di personalità giuridica, né come azienda professionale avente una propria autonomia strutturale e funzionale, di modo che non può sostituire i singoli studi notarili, in persona dei relativi titolari, nei rapporti con i terzi (siano essi i clienti o i lavoratori dipendenti), ma - delineandosi soltanto come patto interno avente a contenuto anche la divisione delle spese, tra cui i compensi del personale - non assume la titolarità dei relativi obblighi, che continuano a gravare sui notai associati, anche se tenuti all'apporto contabile relativo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato l'opposizione proposta da un notaio al decreto ingiuntivo che lo aveva condannato al pagamento delle retribuzioni in favore di tre lavoratrici dipendenti, in solido con l'altro contitolare dello studio notarile associato, sul presupposto che il suddetto rapporto di lavoro fosse riferibile ad entrambi i professionisti, come desumibile, alla stregua del ragionamento presuntivo, da una serie di circostanze che evidenziavano la destinazione allo studio associato medesimo delle prestazioni svolte dalle suddette lavoratrici). (massima ufficiale)




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