Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32186 - pubb. 08/11/2024

Il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale può considerarsi 'costruzione'?

Cassazione civile, sez. II, 16 Settembre 2024, n. 24842. Pres. Orilia. Est. Falaschi.


PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - MURO DI CINTA - Requisiti essenziali - Fondi a dislivello - Dislivello naturale - Muro delimitante il fondo, con funzione anche di sostegno e contenimento del declivio naturale - Costruzione - Configurabilità - Esclusione - Ragioni



In tema di distanze legali, il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale non può considerarsi "costruzione" agli effetti della disciplina di cui all'art. 873 c.c. per la parte che adempie alla sua specifica funzione di sostegno e contenimento, dalle fondamenta al livello del fondo superiore, qualunque sia l'altezza della parete naturale o della scarpata o del terrapieno cui aderisce, impedendone lo smottamento, dovendosi escludere la qualifica di costruzione anche se una faccia non si presenti come isolata e l'altezza possa superare i tre metri, qualora tale sia l'altezza del terrapieno o della scarpata. (massima ufficiale)




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