Diritto del Lavoro
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32178 - pubb. 07/11/2024
Erroneità del criterio utilizzato dall’INPS per il calcolo dei giorni di NASpI anticipata
Tribunale Busto Arsizio, 28 Giugno 2024. Est. Molinari.
Criterio per il calcolo dei giorni di NasPi anticipata - Principio della certezza del diritto e della prevedibilità della legge - Legittimo affidamento
Il Giudice del Lavoro, in accoglimento al ricorso promosso dal percettore NASpI, ha dichiarato l’erroneità del criterio utilizzato dall’INPS per il calcolo dei giorni di NASpI anticipata.
Il Tribunale ha stabilito che “…Il Lavoratore che ha ottenuto la Naspi anticipata, considerata la gravità della sanzione in cui potrebbe incorrere” (restituzione dell’intero importo percepito) “deve essere puntualmente informato circa il termine di scadenza della NASpI o, quantomeno, dovrebbero essergli indicati chiaramente i riferimenti normativi in virtù dei quali acquisire tali informazioni in maniera autonoma”.
Il Giudice ha, quindi, opportunamente sottolineato l’importanza di informare con chiarezza i lavoratori sulla scadenza della NASpI o almeno di metterli nella condizione di individuare autonomamente le norme da cui trarre questo dato; ciò a maggior ragione vista la gravità della sanzione in caso di restituzione dell’intero importo ottenuto.
Nel caso oggetto della sentenza sopra citata, la richiesta di INPS di ottenere la restituzione dell’intero importo della NASpI anticipata al lavoratore è stata dichiarata insussistente.
La particolarità e novità della controversia giustificano la compensazione delle spese di lite fra le parti. (Antonella Maccioni e Laura Foletto) (riproduzione riservata)
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