Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32112 - pubb. 24/10/2024

Cessioni in blocco: oneri probatori in capo al cessionario

Tribunale Rimini, 24 Luglio 2024. Pres., est. Miconi.


Difetto di legittimazione attiva del cessionario del credito in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 D.lgs. n. 385 del 1993 e L. 130/1999 ed onere probatorio


Opposizione allo stato passivo - Legittimazione attiva - Onere della prova - Cessione di crediti in blocco ex art. 58 D.lgs. n. 385 del 1993 e L. 130/1999



Sulla parte che agisca in giudizio qualificandosi successore a titolo particolare del creditore originario a fronte di un'operazione di cessione di crediti in blocco ex art. 58 D.lgs. n. 385 del 1993 e L. 130/1999, incombe l’onere di dimostrare la propria legittimazione sostanziale e processuale. In particolare, il cessionario, per dirsi tale, è chiamato a dimostrare l'intervenuto contratto di cessione e l'inclusione dello specifico credito azionato nella suddetta operazione di cessione in blocco. Tale onere può ritenersi assolto solo mediante la produzione in giudizio di documentazione idonea a comprovare ciò in senso univoco (svolta un’analitica indagine del caso di specie, il Tribunale ha dichiarato a tal fine insufficienti la copia della pubblicazione dell’Avviso di cessione in blocco in Gazzetta Ufficiale, la lista edita sul sito internet ivi richiamato e la dichiarazione resa dal soggetto cedente). (Giovanni Cedrini e Giulia Gambini) (riproduzione riservata)



Segnalazione e massima a cura degli Avv.ti Giovanni Cedrini e Giulia Gambini del foro di Rimini


Cessione in blocco dei crediti, legittimazione del cessionario e onere della prova


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