Diritto dei Mercati Finanziari
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32085 - pubb. 19/10/2024
Obbligo di dare informazioni non generiche sulla specifica operazione che l'investitore intende compiere
Cassazione civile, sez. I, 06 Luglio 2023, n. 19104. Pres. Scotti. Est. Reggiani.
Intermediazione finanziaria - Acquisto di obbligazioni di Stato straniero - Obbligo di informazione attiva - Disciplina previgente al d.lgs. n. 164 del 2007 - Contenuto - Specificità sulla singola operazione
In tema di intermediazione finanziaria, l'obbligo di informazione attiva, posto a carico dell'intermediario ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 58 del 1998 e dell'art. 28, comma 2, del regolamento Consob n. 11522 del 1998, secondo la disciplina previgente al d.lgs. n. 164 del 2007, impone all'intermediario di fornire informazioni non generiche sulla specifica operazione che l'investitore intende compiere, sicché, in caso di acquisto di obbligazioni di uno Stato straniero, deve fornire informazioni sul grado di rischio di insolvenza di tale Stato, derivante dalle condizioni dell'emittente e dalle prospettive future dello stesso, aggiornate al momento in cui è compiuta l'operazione, eventualmente facendo ricorso agli indici di valutazione delle principali agenzie di rating. (massima ufficiale)
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