Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32060 - pubb. 15/10/2024

Concordato semplificato e modifica unilaterale dei contratti pendenti

Appello Trento, 08 Ottobre 2024. Pres. Guzzo. Est. Tulumello.


Concordato semplificato – Contratti pendenti – Modifica unilaterale



Dalla normativa europea, così come da quella contenuta nel codice della crisi non può desumersi che sia concessa al debitore la facoltà di apportare modifiche unilaterali, e quindi in assenza del consenso della controparte, alle condizioni dei contratti pendenti ritenuti funzionali alla continuazione dell’attività aziendale.


Deve quindi concludersi che la modifica unilaterale delle obbligazioni gravanti sull’utilizzatore, sulla base del quale è stato “rimodulato” il credito della società di leasing sino alla scadenza del rapporto, che prescinde dalla rinegoziazione di tali condizioni si pone in violazione del canone della autonomia e libertà negoziale di cui all’art 1322 c.c., senza che sia rinvenibile nella disciplina concorsuale alcuna norma o principio che legittimi una deroga. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)



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